BILANCE A NORMA PER IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

La direttiva CEE 76/211, recepita in Italia dalla legge 690/78, regola il precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati stabilendo inoltre che, in produzione e per il controllo della produzione, in caso di confezioni con peso meccanicamente predeterminato devono essere utilizzate bilance conformi. Le disposizioni in questione sono scaturite da una valutazione molto semplice, per cui i prodotti preconfezionati con lo sviluppo crescente della grande distribuzione stanno assumendo, e assumeranno sempre di più, un ruolo molto importante. Inoltre, in quanto merci destinate al consumatore finale, devono consentire di acquisire in modo semplice e rapido tutte le informazioni relative alle caratteristiche del prodotto stesso: si pensi, ad esempio, a un vasetto di yogurt, su cui il peso del contenuto deve essere immediatamente visibile all’acquirente.
In considerazione di ciò il legislatore comunitario, e successivamente quello nazionale, hanno definito alcune regole rivolte alle aziende produttrici. In particolare, la direttiva 76/211/CEE disciplina i controlli sul rispetto dei volumi e delle quantità da parte dei fabbricanti o di chi effettua il riempimento dell'imballaggio, armonizzando i metodi di controllo metrologico tra i vari paesi della Comunità Europea. Infatti, inizialmente venne adottata proprio perché le diversità esistenti tra le varie legislazioni nazionali intralciavano gli scambi e impedivano la diffusione di informazioni precise sui prodotti a tutela dei consumatori.
Gli obblighi principali che queste normative nazionali e comunitarie prescrivono alle aziende riguardano la fase di confezionamento, e comprendono le iscrizioni metrologiche da riportare sul prodotto: v
alore della quantità nominale in massa o volume; sigla per l'identificazione del lotto di appartenenza, tolleranza da applicare e metodi di controllo da eseguire, da parte del fabbricante o di chi effettua il riempimento dell'imballaggio prima di essere immesso sul mercato. Le iscrizioni metrologiche, da riportare sugli imballaggi preconfezionati, comprendono l'indicazione della massa nominale o del volume nominale dei prodotti ed eventuali indicazioni previste da specifiche norme. Le unità di misura da utilizzare sono quelle del Sistema Internazionale (SI) o loro multipli o sottomultipli.
In pratica, quindi, il marchio CEE rappresentato dalla lettera "e" riportata sulla confezione dei prodotti non è altro che la dichiarazione di conformità delle modalità di confezionamento dei prodotti stessi alle disposizioni della legge 690/1978, nonché dei controlli effettuati, per cui può essere riportato accanto all'indicazione della quantità di un prodotto. Queste norme forniscono un'importante protezione per i consumatori e facilitano le comparazioni tra quantità e prezzo, tra differenti confezioni dello stesso prodotto e differenti misure dell'involucro.
DEFINIZIONI DI BASE
La direttiva 76/211/CEE e la successiva legge nazionale 690/78, definiscono innanzi tutto il loro stesso campo di applicazione, stabilendo cosa si intende per ‘imballaggio preconfezionato’ o ‘preimballaggio’, ossia l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale esso è confezionato. Inoltre fissano alcune definizioni di base: 1)
un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso; 2) la massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio, e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere; 3) il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità, in termini di massa o volume di prodotto, che esso contiene realmente; 4) l’errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.
ERRORI MASSIMI TOLLERATI
L’errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato in valori ben precisi, da
arrotondare per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.STRUMENTI DI MISURA (BILANCE PER CONTROLLO STATISTICO)


Bilancia per controllo statistico del peso in produzione 

bilancia per controllo statistico legale legge 76/2011



Chi effettua il riempimento (o l’importatore in caso di imballaggi preconfezionati CEE fabbricati fuori della Comunità Europea) ha la responsabilità di garantire che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni legislative, effettuando misurazioni e controlli a campione sulla quantità effettiva di prodotto contenuta in ciascun imballaggio preconfezionato. Tali controlli vengono effettuati mediante strumenti di misura legali, adatti alla natura delle operazioni da compiere e in regola con le disposizioni metriche in vigore. In particolare, detti strumenti devono possedere adeguate caratteristiche metrologiche e tecniche. Di qui le bilance per il controllo statistico legale o per il controllo statistico personalizzato, in grado di garantire il pieno rispetto, tra l’altro, della specifica prescrizione contenuta nella direttiva 76/211/CEE e nella legge 690/78 secondo cui l’errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari a un quinto dell’errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell’imballaggio preconfezionato. Inoltre, gli strumenti di misura legali (bilance controllo statistico) offrono la possibilità di selezionare il controllo di legge distruttivo (con apertura dell'imballaggio) o non distruttivo (senza alterazione dell'imballaggio), e prevedono sempre l’inserimento di un criterio di accettazione o rifiuto del lotto in esame.

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